Calcolare la superficie commerciale

Sulla base della norma UNI 10750:2005 la Superficie Commerciale Vendibile (SCV) è la somma ponderata delle superfici di un immobile. La SCV rappresenta un parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni patrimoniali

Superfici principali
  Descrizione
Incidenza  Annotazioni 
Superficie utile netta calpestabile 100%
Muri perimetrali 100% Calcolare fino allo spessore max di 50 cm
Muri perimetrali in comunione 50% Calcolare fino allo spessore max di 25 cm
Mansarde 75% Altezza media minima mt 2,40
Sottotetti non abitabili (mansarde) 35% Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50
Soppalchi abitabili (aventi finiture analoghe ai vani principali) 80% Altezza media minima mt 2,40
Soppalchi non abitabili 15%
Verande (finiture analoghe ai vani principali) 80%
Verande (senza finiture analoghe ai vani principali) 60%
Taverne e Locali seminterrati abitabili (collegati ai vani principali) 60% Altezza media minima mt 2,40
Superfici di ornamento 
  Descrizione
Incidenza  Annotazioni 
Balconi e Lastrici solari 25% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10%
Terrazzi e Logge 35% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10%
Terrazzi di attici (a tasca) 40% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10%
Portici e Patii 35% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10%
Corti e Cortili 10% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 2%
Giardini e aree di pertinenza di "appartamento" 15% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 5%
Giardini e aree di pertinenza di "ville e villini" 10% Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 2%
Superfici vani accessori e parcheggi
  Descrizione
Incidenza  Annotazioni 
Cantine, Soffitte e Locali accessori (non collegati ai dei vani principali) 20% Altezza minima di mt 1,50
Locali accessori (collegati ai dei vani principali) 35% Altezza minima 2,40
Locali tecnici 15% Altezza minima di mt 1,50
Box (in autorimessa collettiva) 45%
Box (non collegato ai vani principali) 50%
Box (collegato ai vani principali) 60%
Posti auto coperti (in autorimessa collettiva) 35%
Posti auto scoperti 20%
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Come si misurano gli immobili

Vani principali ed accessori diretti (soggiorni, camere, cucine e servizi)
  Superfici utili e muri interni Computati  al lordo 
   Muri perimetrali esterni Computati al lordo (fino ad uno spessore massimo di cm. 50)
Muri in comunione (con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare) Computati nella misura massima del 50% (fino ad uno spessore massimo di cm. 25)
Pertinenze esclusive di ornamento (balconi, terrazzi, giardini)
  Balconi, terrazze e similari La superficie si misura fino al contorno esterno 
Giardini o aree scoperte di uso esclusivo La superficie si misura fino al confine della proprietà (se questa è delimitata da un muro di confine in comunione o da altro manufatto, fino alla mezzeria dello stesso).
Pertinenze esclusive accessorie (cantine, soffitte, box e posti auto)
  Superfici utili e muri interni Computati al lordo 
   Muri perimetrali esterni Computati al lordo (fino ad uno spessore massimo di cm. 50)
Muri in comunione (con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare) Computati nella misura massima del 50% (fino ad uno spessore massimo di cm. 25)
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Mercato dei casali - Torna l'interesse per la seconda casa

Il mercato delle seconde case rappresenta una fetta di poco superiore al 5% del totale delle transazioni. Un fabbricato  da adibire a casa per i fine settimana è il sogno di molti. Questo  desiderio è stato rinviato durante quest'ultima  crisi immobiliare - che ha inciso particolarmente per il segmento delle seconde case , ma che oggi torna a crescere. Molti italiani stanno ricominciato a pensare di comperare una casa in campagna o un casale da ristrutturare. Ma questa tendenza non vale per tutte le regioni. Durante la fine del 2014 la domanda è tornata a crescere in Piemonte, Liguria, Marche, Umbria e Puglia, mentre è rimasta in negativo in Lombardia, Toscana, Lazio e Abruzzo. Al risalire della domanda anche l'offerta è aumenta con un rialzo del 3,5% complessivo. Oggi acquistare un casale da ristrutturare costa circa il 5% in meno rispetto ad un anno fa. Le proposte più care si localizzano in Toscana, mentre le offerte più economiche si trovano in Abruzzo, Marche e Sicilia (mediamente sotto i 2.000 euro al mq). Il mercato italiano delle seconde case oggi attrae le famiglie straniere (inglesi, danesi e olandesi). Interessante il mercato in Puglia, dove riprende la moda della masseria da ristrutturare.

I valori degli immobili più lussuosi sembrano essersi stabiliti intorno ai 5mila euro al metro quadro, con punte che possono arrivare a 9mila euro per gli immobili già ristrutturati e arredati con finiture di pregio, eco friendly e ad alta efficenza energetica.

La Sicilia  attrae molto i francesi e gli olandesi. I valori di vendita dei tipici casali siciliani, i “bagli”, non hanno ancora raggiunto i valori estremi degli immobili pugliesi e, quando necessitano di pesanti ristrutturazioni, i valori scendono anche sotto i mille euro al mq. Ovviamente un baglio indipendente nelle vicinanze più in come Taormina o a Brucoli hanno un valore che supera facilmente queste medie.

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I problemi derivanti dalle donazioni. La difficile tutela dell'acquirente di un immobile pervenuto al venditore per donazione.

Le donazioni immobiliari, dopo la soppressione dell'imposta di successione e donazione a decorrere dal 25/10/2001, sono aumentate a dismisura. Di conseguenza sono aumentati gli atti immobiliari le cui provenienze consistono in donazioni. I problemi che possono potenzialmente derivare agli aventi causa dai donatari e da chi ha acquistato dai donatari, siano essi acquirenti di un diritto di proprietà o di un diritto reale parziario o titolari di un diritto reale di garanzia (ipoteca) su immobili provenienti da donazioni sono noti. I problemi derivano dalle conseguenze dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso e dal correlativo esperimento dell'azione di restituzione sugli immobili, che furono oggetto di donazione. In dipendenza dell'esperimento dell'azione di riduzione i legittimari possono chiedere la restituzione degli immobili trasferiti con l'atto di donazione anche nei confronti di coloro che abbiano a loro volta acquistato i beni dal beneficiario della donazione, qualora il patrimonio personale del donatario sia insufficiente a far fronte alla pretesa del legittimario, salva solo la facoltà del terzo acquirente aggredito con l'azione di restituzione di liberarsi dall'obbligo di restituire il bene in natura pagando l'equivalente in denaro. Inoltre l'immobile viene restituito libero da qualsiasi vincolo, peso o ipoteca di cui il donatario o, in caso di successiva alienazione, l'acquirente dal donatario (o il suo eventuale avente causa) può averlo gravato, compresa ad esempio l'ipoteca accesa a garanzia di un mutuo e concessa dal donatario o dal suo avente causa a qualsiasi titolo. Le azioni che competono ai legittimari lesi possono inoltre essere esercitate in via surrogatoria ex art. 2900 Cod. Civ. anche dai creditori dei legittimari. I principi del nostro ordinamento a tutela dei legittimari lesi rendono potenzialmente impossibile la tutela di chi ha acquistato l'immobile a qualsiasi titolo da un soggetto che, a sua volta, ha avuto l'immobile per donazione. Quale rimedio per recuperare la commerciabilità dell'immobile o per consentire che sull'immobile possa essere concessa ipoteca a garanzia di un finanziamento si è prospettata la necessità che le parti dell'atto di donazione (donante e donatario) addivengano al preventivo scioglimento consensuale della donazione effettuata, in modo da ripristinare la situazione anteriore alla donazione e per far alienare il bene direttamente dal donante anziché dal donatario o per far concedere direttamente dal donante la garanzia ipotecaria sull'immobile. Con l'espressione scioglimento del contratto per mutuo consenso o per mutuo dissenso ci si riferisce all'accordo con cui le parti della donazione (donante e donatario) estinguono il precedente atto (l'art. 1372 Cod. Civ. prevede che il contratto, che ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge). Con l'atto di mutuo dissenso della donazione si produce pertanto la risoluzione consensuale della donazione, il suo annientamento ed il ripristino con effetto retroattivo dello status quo ante. Si tratta di un negozio ripristinatorio a mezzo di un accordo risolutorio che comporta la riviviscenza dell'atto di provenienza originario e anteriore all'atto di donazione. L'immobile ritorna in tal modo al donante che, proprietario in base al primitivo suo titolo di provenienza, può addivenire all'atto di alienazione con il terzo. Il terzo con l'alienazione a lui fatta diventa in tal modo proprietario dell'immobile nei cui titoli di provenienza dei precedenti proprietari sono escluse donazioni (sottoposte come visto potenzialmente alla possibilità dell'esperimento delle azioni di riduzione e di restituzione dei legittimi lesi).

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